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Dinamica del sinistro non compatibile

Sinistro contestato e antifrode: quando la compagnia chiude il fascicolo (e il contraddittorio)

Un sorpasso mal calcolato, un urto lieve, l’uscita di strada in un fossato.
Poi la perizia di compagnia che parla di “danni non compatibili”, il fascicolo passa all’antifrode, all’assicurato viene “suggerito” di ritirare la denuncia per evitare guai penali.
Nessuna foto, nessuna relazione tecnica consegnata, solo l’etichetta di sinistro fraudolento. L’assicurato si oppone, incarica un consulente tecnico, va in giudizio.
È davvero così che dovrebbe funzionare una moderna R.C. Auto?


La vicenda: un sorpasso sbagliato che diventa “sinistro fraudolento”

Il caso – reale, qui completamente anonimizzato – riguarda un automobilista che, durante un sorpasso, rientra male in corsia, tocca lateralmente un altro veicolo e, nella manovra di correzione, finisce fuori strada nel fossato adiacente.

La sequenza, dal punto di vista tecnico, è tutt’altro che rara:

  • sorpasso,
  • rientro anticipato o con angolo errato,
  • urto laterale di strisciata,
  • perdita di controllo e uscita di carreggiata.

Il veicolo dell’assicurato riporta danni significativi dovuti soprattutto all’uscita di strada; l’auto antagonista ha danni più limitati. La pratica viene aperta in compagnia, interviene il perito interno che:

  1. perizia l’auto dell’assicurato,
  2. effettua perizia di riscontro sull’auto antagonista,
  3. conclude per “non congruità” / non compatibilità dei danni con la dinamica dichiarata.

A quel punto il fascicolo viene trasferito all’ufficio antifrode. Gli accertatori antifrode:

  • svolgono indagini,
  • ascoltano l’assicurato e la controparte,
  • tornano dall’assicurato “suggerendo” di ritirare la denuncia di sinistro per evitare possibili denunce per frode.

L’assicurato, sorpreso e indignato, non firma nulla e si rivolge a un avvocato.

Il legale presenta istanza di accesso agli atti, chiedendo:

  • fotografie dei due veicoli,
  • copia della perizia,
  • motivazione degli esiti delle indagini antifrode.

La compagnia risponde che il sinistro è ritenuto fraudolento e che non c’è compatibilità dei danni, ma non fornisce né foto né documenti tecnici né il rapporto antifrode.

Il cliente, a quel punto, si organizza da solo: recupera le foto scattate in carrozzeria alla propria vettura e riesce a reperire una sola immagine dell’auto antagonista. Incarica un consulente tecnico, che – sulla base di quel poco materiale – redige una relazione di compatibilità positiva tra i danni dei due veicoli.

Si va in causa.
L’attore deposita:

  • la sua relazione tecnica di parte,
  • le poche fotografie disponibili.

La compagnia si costituisce contestando il sinistro e la sua genuinità, ma non deposita alcuna prova della presunta frode: nessuna perizia, nessun rapporto antifrode, nessuna fotografia.

Da qui le domande inevitabili:

  • perché al cliente viene sostanzialmente negato il contraddittorio tecnico?
  • è corretto contestare la genuinità del sinistro senza produrre gli atti su cui si fonda tale contestazione?
  • come può l’assicurato difendersi senza poter visionare la documentazione tecnica a suo carico?
  • si può definire corretto, sul piano normativo e deontologico, il comportamento dell’impresa?

Cosa c’è dietro un giudizio di “non compatibilità” dei danni

Dal punto di vista meccatronico e ricostruttivo, un giudizio di non compatibilità tra i danni di due veicoli non è un’impressione, ma dovrebbe poggiare su:

  • geometria dei danni (altezza da terra, posizione longitudinale e trasversale delle deformazioni),
  • direzione delle azioni (strisciate, punti di impatto concentrati, tagli di lamiera, rotture plastiche),
  • vettori velocità attesi dalla dinamica dichiarata,
  • eventuali trasferimenti di energia incompatibili (danni sproporzionati su uno dei mezzi a fronte di un urto lieve).

Le linee guida IVASS e la recente lettera al mercato del 29 aprile 2024 richiamano proprio l’esigenza che la perizia di riscontro sia basata su “elementi tecnici precisi e documentati nel fascicolo di sinistro”, soprattutto quando da essa derivano decisioni delicate come il diniego di risarcimento o il trasferimento del fascicolo all’antifrode.

In altre parole: se una compagnia decide di mettere un sinistro “sotto sospetto” o addirittura di qualificarlo come fraudolento, deve avere in fascicolo:

  • una perizia tecnica strutturata,
  • un corredo fotografico adeguato,
  • la tracciabilità delle valutazioni.

Nel caso che stiamo descrivendo, questi atti probabilmente esistono, perché il perito ha comunque formulato un giudizio di non compatibilità. Il problema è che:

  • non vengono messi a disposizione dell’assicurato in sede di accesso agli atti;
  • non vengono prodotti nemmeno in giudizio, dove la compagnia si limita ad affermare che il sinistro è fraudolento.

Antifrode R.C. Auto: dovere sacrosanto, ma con dei limiti

Il contesto non va dimenticato: la frode assicurativa – specie in R.C. Auto – è un fenomeno reale e rilevante. I dati ANIA e le analisi IVASS indicano che:

  • le frodi accertate si collocano intorno a pochi punti percentuali sul totale dei sinistri danni (circa il 2–3%),
  • mentre la quota di sinistri “esposti a rischio frode” è molto più elevata, in alcune aree del Paese oltre il 30–35% dei sinistri denunciati.

Il Codice delle Assicurazioni Private affida a IVASS e alle imprese un ruolo attivo nel contrasto alle frodi (artt. 134, 135, 148), con banche dati dedicate (Banca Dati Sinistri r.c. auto) e obblighi di segnalazione.

In questo quadro si colloca l’ufficio antifrode delle compagnie, che può:

  • disporre indagini supplementari,
  • sospendere la liquidazione,
  • coinvolgere investigatori esterni,
  • segnalare i casi all’autorità giudiziaria.

Tuttavia, proprio perché l’antifrode incide pesantemente sui diritti dell’assicurato, la normativa prevede contrappesi, in particolare:

  • diritto di accesso agli atti ex art. 146 Codice delle Assicurazioni e D.M. 191/2008,
  • obbligo di correttezza, buona fede e trasparenza nei confronti della clientela (art. 3 Cod. Ass.).

Accesso agli atti e contraddittorio: cosa dice la legge (e la Cassazione)

L’art. 146 del Codice delle Assicurazioni e il D.M. 191/2008 stabiliscono che:

  • contraenti, assicurati e danneggiati hanno diritto di accesso agli atti dei fascicoli R.C. Auto,
  • l’accesso riguarda tutti gli atti del fascicolo di sinistro relativi alla valutazione, constatazione e liquidazione del danno: denunce di sinistro, richieste di risarcimento, rapporti delle autorità, perizie dei danni materiali, perizie medico-legali, preventivi, fatture, quietanze, ecc.

C’è però una clausola importante:
l’accesso non è consentito per gli atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti (art. 146, comma 2).

La Cassazione, con diverse pronunce recenti (ad es. ord. n. 12605/2025 e n. 13297/2025), ha precisato che:

  • il diritto di accesso riguarda gli atti già presenti nel fascicolo di sinistro,
  • le compagnie non sono tenute a svolgere nuove istruttorie “ad hoc” solo per soddisfare l’istanza di accesso,
  • il diniego può essere legittimo solo per gli atti strettamente riconducibili ad accertamenti antifrode che evidenziano indizi o prove di frode (come una denuncia-querela o alcuni report interni particolarmente sensibili),
  • resta invece fermo il diritto dell’assicurato ad accedere agli atti “ordinarî” di istruttoria (perizie, foto, corrispondenza rilevante).

In altre parole, il “velo” dell’antifrode non può trasformarsi in un buco nero in cui spariscono:

  • perizie di riscontro,
  • rilievi fotografici,
  • elementi tecnici su cui si fonda il diniego.

Se la compagnia nega l’accesso a tutto il fascicolo limitandosi a dire “c’è sospetto di frode”, il comportamento è quantomeno discutibile alla luce del combinato disposto di art. 146 Cod. Ass. e D.M. 191/2008.


Il comportamento della compagnia è corretto?

Senza trasformare questo articolo in un parere legale (che spetta agli avvocati e, in ultima istanza, ai Giudici), si possono fare alcune osservazioni di sistema, partendo dai fatti così come riferiti.

Sul piano dell’accesso agli atti

  • La compagnia non fornisce foto né perizie, né in risposta all’istanza di accesso, né in giudizio.
  • Si limita a richiamare genericamente una “non compatibilità” dei danni e a qualificare il sinistro come fraudolento.

Se le perizie dei due veicoli e le fotografie sono state effettivamente redatte nell’ambito della normale istruttoria del sinistro, rientrano – almeno in astratto – tra gli atti tipicamente accessibili ex art. 2 D.M. 191/2008 (perizie danni materiali, atti del fascicolo di sinistro).

Negare in blocco l’accesso, senza una motivazione puntuale che distingua gli atti “coperti” dalla clausola antifrode da quelli ordinari d’istruttoria, non appare coerente con la ratio della normativa in materia di trasparenza e diritto di accesso.

Sul piano del contraddittorio tecnico

L’assicurato si trova a dover:

  • difendersi da una contestazione di frode,
  • senza poter visionare il materiale tecnico su cui si fonda l’accusa,
  • e senza che la compagnia produca neppure in causa gli atti istruttori che avrebbero portato al giudizio di non compatibilità.

Sul piano processuale è vero che:

  • l’onere di provare il sinistro e il danno grava sull’attore (assicurato/danneggiato),
  • la compagnia può limitarsi, in linea di principio, a contestare.

Ma nel momento in cui l’impresa si spinge oltre e parla di sinistro fraudolento, non siamo più di fronte a una mera contestazione, bensì a una vera e propria eccezione di natura “sospettosa”, che – se vuole reggere in giudizio – richiede comunque un supporto probatorio (indizi gravi, precisi e concordanti).

Far gravare sull’attore tutta la prova (CAI, carro attrezzi, ecc.), senza però mettere sul tavolo le proprie carte tecniche, sposta l’equilibrio in maniera molto pesante a favore di chi detiene, in via esclusiva, le informazioni (la compagnia).

Sulle pressioni a “ritirare la denuncia”

Il passaggio riferito – gli accertatori antifrode che “suggeriscono” di ritirare la denuncia per evitare una querela per frode – è quello più delicato, perché sfuma pericolosamente verso una forma di pressione sull’assicurato.

È legittimo che la compagnia:

  • rappresenti all’assicurato che, in presenza di elementi di frode, potrebbe essere presentata denuncia;
  • scelga di non liquidare il sinistro.

Diventa discutibile, invece, se la logica diventa:

“ritiri la denuncia, altrimenti le facciamo la querela”

Non solo per un tema di fairness contrattuale, ma anche perché, se la compagnia è davvero convinta di avere in mano un sinistro fraudolento, la scelta di denunciare è un dovere (anche reputazionale) prima ancora che una minaccia negoziale.


Come può tutelarsi l’assicurato in casi simili?

Restando su un piano generale e non di consulenza sul singolo caso, gli strumenti tipici sono:

  • documentazione tecnica propria:
    foto dettagliate dei danni, del luogo del sinistro, tracce a terra, posizione dei veicoli; relazione di un consulente di parte specializzato in ricostruzione incidenti;
  • istanza di accesso agli atti ex art. 146 Cod. Ass. e D.M. 191/2008, formulata in modo puntuale e motivato;
  • in caso di diniego generico o immotivato, reclamo all’IVASS per violazione della disciplina sull’accesso agli atti e sugli obblighi di trasparenza;
  • azione giudiziale civile per l’accertamento della dinamica del sinistro e del diritto al risarcimento, con eventuale richiesta di nomina di un CTU ingegneristico/ricostruttivo;
  • richiesta al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di esibizione dei documenti in possesso della compagnia.

Il filo rosso è chiaro: portare il confronto sul terreno tecnico, dove le affermazioni (“non compatibile”, “fraudolento”) devono essere supportate da:

  • foto,
  • misurazioni,
  • analisi di energia d’urto,
  • coerente ricostruzione cinematica.

Conclusioni: tra lotta alle frodi e rischio di “zona grigia”

Tornando alla domanda iniziale – “Si può definire corretto il comportamento della compagnia?” – la risposta, sul piano sistemico, è:

  • comprensibile l’attenzione alla frode e l’attivazione dell’antifrode,
  • discutibile la scelta di:
    • negare in blocco l’accesso agli atti senza distinguere tra perizie/foto e atti propriamente antifrode,
    • non produrre in giudizio le prove tecniche a supporto della contestazione,
    • esercitare pressioni sull’assicurato per il ritiro della denuncia senza chiarire le basi tecniche del sospetto.

Se i fatti saranno confermati in sede processuale, più che un buon esempio di contrasto alla frode sembrerebbe un caso emblematico di sbilanciamento di potere informativo: da una parte una compagnia che concentra in sé dati, perizie, banche dati; dall’altra un singolo assicurato che, senza accesso agli atti, può solo ricostruire il proprio incidente “dal basso” attraverso poche foto di carrozzeria.

La vera sfida per il settore R.C. Auto – oggi, con banche dati integrate, algoritmi antifrode e istruttorie sempre più automatizzate – è proprio questa:

contrastare con decisione le frodi, senza trasformare il sospetto in un automatismo che schiaccia trasparenza, contraddittorio e diritto di difesa dell’assicurato onesto.

Ed è su questa linea sottile che casi come quello raccontato – al di là dell’esito giudiziale – mettono in luce una criticità di sistema che chi opera nella filiera (compagnie, periti, tecnici ricostruttori, avvocati, regolatore) non può permettersi di ignorare.